Ecobonus

DETRAZIONI FISCALI

Le detrazioni fiscali sono importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre all’imposta lorda (totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato) per stabilire l’imposta netta dovuta. Le detrazioni vanno conteggiate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi. Esse si riferiscono a un preciso anno fiscale (periodo d’imposta).

Anche nel 2020 è possibile accedere alle detrazioni fiscali dal 50 al 65 per cento per i lavori su edifici singoli, per arrivare fino al 75 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.

La detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • installazione di pannelli solari;

La detrazione riconosciuta per i lavori di risparmio energetico è differente in relazione alla tipologia di spesa sostenuta.

Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi

  • caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di termoregolazione;
  • pompe di calore;
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

 

Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi

    • caldaie a condensazione purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa.

Ecobonus 2020 con cessione del credito:

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 è partito il super bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.

Il testo del decreto Rilancio prevede l’avvio dell’ecobonus del 110%, fornendo l’elenco dei lavori per i quali si potrà accedere alle detrazioni maggiorate:

 

  • lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di:
    • 20’000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • 15’000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

interventi su edifici singoli e villette per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a

 

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di:
    • 50’000 euro di spesa per gli edifici unifamiliari;
    • 40’000 euro per unità immobiliare per i condomini da 2 ad 8 unità;
    • 30’000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

 

Chi può richiedere l’ecobonus

L’ecobonus 2020 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono previsti lavori finalizzati al risparmio energetico

I contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.