Orari di funzionamento caldaia

 

Gli orari di esercizio degli impianti di climatizzazione sono regolamentati dal D.P.R. 74/2013 che consente agli impianti di climatizzazione dotati di apparecchiature di contabilizzazione del calore e termoregolazione di mantenere l’impianto di riscaldamento sempre acceso. Ogni utente all’interno della propria unità immobiliare potrà regolare,la temperatura ed il tempo di accensione in ogni ora del giorno.

 

D.P.R. N° 74 2013

 

Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

  1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 3 del presente decreto.
  2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
    • Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
    • Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
    • Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
    • Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
    • Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
    • Zona F: nessuna limitazione.
  3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
  4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
    • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
    • impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
    • impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria.
    • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
    • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
    • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore.
    • impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
    • impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).